Si terrà, domani, martedì 2 agosto presso il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Vertenze Economiche, l’udienza conseguente al ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti (CU N. 11/E del 20.06.2016) presentato dal Cuneo Calcio Femminile, assist ito e difeso dall’Avvocato Nicola Schellino del Foro di Cuneo. I fatti. Il Cuneo Calcio Femminile, iscritto per la stagione sportiva 2014/2015 al campionato di serie A, tesserava con vincolo pluriennale nel settembre 2014 una giovane calciatrice (all’epoca dei fatti sedicenne) che fino alla precedente stagione aveva militato nelle fila di una compagin calcistica a composizione mista, iscritta ad un campionato FIGC, settore giovanile e scolastico.
Norme alla mano, visti i limiti di età previsti, tale tesseramento in favore di una società di calcio femminile, era l’unica possibilità per consentire alla calciatrice di proseguire la propria attività in seno alla FIGC, oltre a rappresentare una grande possibilità in considerazione del fatto che il Cuneo risultasse militare in seria A. Ed invero, le norme tecniche prevedono che le ragazze calciatrici, esaurita la possibilità per limiti di età di prendere parte insieme ai ragazzi alla categoria “Giovanissimi”, vengano a trovarsi di fronte ad un bivio: interrompere la propria attività sportiva calcistica oppure ricercare una squadra femminile con cui potersi tesserare e proseguire l’attività. A questo stesso bivio si è trovata la giovane calciatrice in questione.
All’inizio dell’anno 2016, la ragazza abbandonava volontariamente l’attività sportiva presso il Cuneo Calcio Femminile dopo appena 5 presenze in un anno e mezzo ed iniziava a svolgere l’attività di allenatrice/dirigente presso la squadra ove aveva militato in precedenza, la stessa che chiede oggi il premio di preparazione.
Qualche mese dopo, il Cuneo Calcio Femminile riceveva una richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da parte della compagine ove in precedenza aveva militato la ragazza. Tale associazione sportiva, insistendo nella propria pretesa, procedeva poi a ricorrere alla Commissione Tesseramenti della FIGC e si vedeva riconosciuta, con delibera da parte di tale organo, una somma a titolo di premio di preparazione.
“È paradossale – evidenzia la Presidente del Cuneo Calcio Femminile – il fatto che il Cuneo Calcio Femminile, in caso di rigetto del ricorso da parte del Tribunale Federale Nazionale, si troverà costretto, salvo nuova impugnazione, a dover corrispondere il premio di preparazione in favore di un’associazione presso cui la calciatrice non avrebbe potuto più essere tesserata e presso cui oggi presta concreto supporto. È evidente che il meccanismo del premio di preparazione tra squadre di calcio femminile e di calcio maschile necessita di un intervento in grado di superare situazioni paradossali come quella in cui ci troviamo”.
Dello stesso avviso l’Avvocato Nicola Schellino: “Sarebbe opportuno l’intervento sul punto degli organi legislativi della Federazione in quanto l’applicazione dell’art. 96 NOIF in situazioni come questa rischia di portare molte ragazze, una volta terminata l’attività sportiva con i coetanei di sesso maschile nel settore giovanile e scolastico della FIGC, ad abbandonare la pratica sportiva poiché “prigioniere” della somma di denaro dovuta a titolo di premio di preparazione. E ciò con buona pace dell’obiettivo primario della FIGC per l’età giovanile, ovvero quello di incentivare lo sviluppo della pratica calcistica”.
“Auspichiamo – commenta Luca Vargiu, dirigente del Cuneo Calcio Femminile – che il ricorso presentato al Tribunale Federale Nazionale possa servire per affrontare seriamente la problematica. Ritengo che il calcio femminile meriti maggiore tutela e considerazione”.